Il delitto previsto dall’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato proveniente da periglio, integrato dal compimento che atti simulati se no fraudolenti volti a mascherare i propri ovvero altrui beni, idonei – conforme a un stima “quondam ante” quale valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente https://www.avvocato-penalista.org/studio-legale-penale-preganziol.html